È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.
Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente):
- presentare ricorso indirizzato al prefetto competente per il territorio presso l'ufficio o il comando accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1)
- presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Approfondimenti
È possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione, tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.
Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato e una marca da bollo.
Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.
In Comune di Impruneta …
Il cittadino a cui è stato contestato o notificato un verbale di infrazione alle norme del Codice della Strada emesso dalla polizia municipale, può fare ricorso:
- entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione de verbale al Prefetto di Firenze. Oltre al ricorso possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e anche una richiesta di audizione personale. Il Prefetto può decidere di emettere un'ordinanza obbligando il pagamento di un somma non inferiore al doppio del minimo edittale indicata sul verbale per il pagamento dal 6° al 60° giorno, oltre alle spese di procedimento e notifica. Se il Prefetto non ritiene fondato l'accertamento, può emettere un'ordinanza motivata di archiviazione dell'atto.
Le modalità di invio dei documenti sono le seguenti:- al Commando di polizia municipale del comune tramite raccomandata A/R, consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo comune.impruneta@postacert.toscana.it.
- al Prefetto di Firenze secondo le modalità presenti sul sito istituzionale della Prefettura di Firenze.
- entro 30 giorni o 60 se il ricorrente risiede all'estero dalla contestazione o notificazione della violazione del verbale di accertamento. Il ricorso deve essere indirizzato al Giudice di Pace di Firenze e deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice con una lettera raccomandata A/R secondo il Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 204 bis relativo al Codice della Strada e Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n.115, art. 10 modificato dall'art. 2, com. 212, let. b e della Legge 23/12/2009, n.191, art. 2, il ricorso al Giudice di Pace prevede un pagamento anticipato del contributo unificato e delle spese forfettizzate secondo gli importi fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n.115, art. 13 e 30.
Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale del Giudice di Pace di Firenze.