Chiedere il riconoscimento, trascrizione e/o annotazione di sentenze di divorzio straniere

La sentenza di divorzio emessa in uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, a condizione che vi siano i requisiti previsti dall'art. 64 legge  n. 218/1995 o dal Regolamento C.E. n. 2201/2003.
La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte d'Appello.
Il matrimonio deve essere stato celebrato a Firenze o trascritto nel caso sia stato contratto all'estero.

Approfondimenti

SENTENZE EMESSE NEI PAESI EXTRA COMUNITARI ED IN DANIMARCA

In questo caso nonchè per le sentenze emesse PRIMA del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono:

  • istanza;
  • sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;
  • certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995.

La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:

  • legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione);
  • tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato).

Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale.
E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995

SENTENZE EMESSE DA AUTORITA' DI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca)

In questo caso per le sentenze emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono:

  • istanza;
  • certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;
  • se necessaria, copia autentica della decisione emessa dell'Autorità straniera esente da legalizzazione.

Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:

  • o dall'Autorità diplomatica all'estero;
  • o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA);
  • o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzia al cancelliere del Tribunale).

Se si tratta di DECISIONE CONTUMACIALE si deve inoltre produrre:

  • l'originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto è stato notificato o comunicato al contumace;
  • documento che il convenuto ha accettato la decisione.

Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata.
E' necessaria la dichiarazione degi interessati (cittadini italiani) per i punti C-D dell'art. 22 Regolamento C.E. 2201/2003

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:01.26